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Piani di manutenzione e calcoli strutturali

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Piani di manutenzione

Il Piano di Manutenzione delle opere pubbliche, come richiesto dall'art. 33 del dpr 207/2010, è un documento obbligatorio del progetto esecutivo. Questo piano deve essere redatto considerando l'opera effettivamente realizzata per garantire nel tempo la sua qualità ed efficienza. La normativa richiede che vengano identificati i requisiti e le prestazioni della struttura in fase di progettazione per poter stimare e garantire tali caratteristiche. Pertanto, il progettista ha la responsabilità di redigere questo documento aggiuntivo per tutte le opere pubbliche e private, come definito dalla normativa: il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto strutturale che pianifica, programma e tiene conto dei dettagli esecutivi dell'intera opera per garantire l'attività di manutenzione nel tempo, preservandone la funzionalità, la qualità, l'efficienza e il valore economico.

Calcoli strutturali

Affidare la progettazione di un intervento di ristrutturazione a un team di esperti nel settore edilizio è fondamentale per diversi motivi, tra cui i calcoli strutturali. Quando si costruisce una casa da zero o si rinnova la struttura esistente, è necessario avere un progetto basato su analisi precise e specifiche che rispettino le norme vigenti. Queste analisi sono indispensabili per garantire la sicurezza dell'edificio. I calcoli strutturali comprendono una serie di analisi che vengono effettuate sull'edificio al fine di determinare la distribuzione delle forze interne, dei momenti, delle tensioni, delle deformazioni e degli spostamenti che agiscono sulla costruzione o su parte di essa. In parole semplici, si tratta di calcoli eseguiti da un professionista per valutare la sicurezza di un immobile e prevedere gli effetti di specifici interventi sulla muratura o sulla struttura stessa.



Queste analisi possono riguardare l'intera casa o solo alcune parti di essa, a seconda del tipo di intervento necessario e delle caratteristiche strutturali. Se la distribuzione delle forze è uniforme, allora è necessaria un'analisi dettagliata e differenziata. L'obiettivo finale dei calcoli strutturali è fornire una rappresentazione realistica, seppur approssimata, del comportamento di una struttura specifica in determinate situazioni.

  • Videoispezioni di tubature

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DVR (Documenti Valutazione dei Rischi)

Il DVR è il documento che individua e analizza i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro. 

Il DVR è un documento obbligatorio previsto dall’art. 28 del dlgs 81/08 per identificare e valutare i rischi presenti in un’azienda. Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi. Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare non solo per tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, in modo da diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni, ma anche per evitare sanzioni

  • DVR, cos’è?

    Il DVR, acronimo di documento di valutazione dei rischi, è un documento obbligatorio che descrive i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. È previsto dal testo unico sicurezza e ha come scopo individuare, analizzare, valutare e prevenire situazioni di pericolo per i lavoratori. Dopo la valutazione dei rischi, viene elaborato un piano di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.

  • Quando va redatto il DVR?

    Il DVR è un requisito obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente, che può essere un socio lavoratore, un tirocinante, uno stagista o un lavoratore con contratto temporaneo. Le uniche eccezioni a questa regola sono le aziende senza dipendenti, come le imprese familiari e i liberi professionisti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il DVR entro 90 giorni dall'apertura della nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, con una data certa e la firma del datore di lavoro. Una copia originale, firmata da tutte le persone coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali ispezioni da parte delle autorità competenti (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiedere di visionarlo. La mancata o incompleta compilazione del DVR comporta severe sanzioni per il datore di lavoro.

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